La riforma Cartabia modifica il processo civile ma incide anche su tutti i processi speciali che riguardano i minori e la famiglia. Il cambiamento sta avvenendo per fasi. Per i tecnici del diritto è una bella sfida, per i cittadini un grande punto di domanda. Proviamo a comprendere cosa è già cambiato, cosa sta cambiando e cosa cambierà in ciascuna fase della applicazione della riforma.
Da luglio 2022 la negoziazione assistita, ossia la procedura che si svolge nello studio dell’avvocato anziché in Tribunale quando le parti sono d’accordo, vale anche per i genitori non sposati che devono regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale per figli e il trattamento economico in loro favore quando interrompono la convivenza; prima potevano utilizzare questo strumento esclusivamente i genitori che si separavano o divorziavano. In questo modo la riforma del 2012, con cui il legislatore ha equiparato i figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio, è stata finalmente perfezionata: una unica procedura negoziale vale per tutti i figli, non importa se nati nel matrimonio o fuori. A tutela dei minori è stato ampliato il novero dei casi in cui sia obbligatorio nominare un curatore speciale del minore; si garantisce così a ogni minore una adeguata rappresentanza processuale nei procedimenti che lo riguardano.
Da marzo 2023 (per la precisione dal 28 febbraio 2023) è entrato in vigore un nuovo rito denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” che vale per tutti, sia per i coniugati sia per i conviventi more uxorio. Prima della riforma esistevano due procedimenti differenti, ora ne esiste uno solo e, anche attraverso l’introduzione di un unico procedimento in Tribunale, si realizza la piena uguaglianza dei figli nati nel matrimonio e di quelli nati fuori dal matrimonio oltre che, ovviamente, di chi ha scelto di formare una famiglia mediante il matrimonio e chi lo ha fatto attraverso la convivenza e si trova a gestire la crisi.
Questo nuovo procedimento che vale per tutti – ossia per chi si separa, per chi divorzia, per chi scioglie una unione civile, per chi interrompe una convivenza – può essere congiunto, vale a dire utilizzato quando c’è accordo tra le due parti ma si preferisce comunque andare in Tribunale a ratificare l’accordo anziché utilizzare la negoziazione assistita nello studio degli avvocati, o giudiziale, quando si è in disaccordo su uno o più aspetti della vicenda (aspetti economici o tempi di permanenza dei figli; non è mai messo in discussione lo status dal momento che è un diritto separarsi, divorziare, sciogliere l’unione civile: la domanda sullo status non soggiace a “concessione” dell’altro, come spesso si sente erroneamente dire).
Il nuovo rito comporta un maggiore impegno da parte dell’avvocato nella predisposizione dell’atto introduttivo, che deve già contenere gran parte delle difese del processo, e da parte del cliente, che deve fornire subito tutta la documentazione idonea alla sua difesa. In precedenza il processo di separazione e quello di divorzio consentivano tempi più dilatati; il procedimento camerale per i conviventi more uxorio, invece, pur non prevedendo espressamente un obbligo di allegazione sin dall’inizio, per la sua modalità di svolgimento suggeriva già l’opportunità di allegazione sin dalle prime battute. Con il nuovo procedimento, per esempio, sin dal ricorso deve essere prodotta, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, anche la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, di quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni. In presenza di figli minori è obbligatorio allegare sin dall’atto introduttivo il cosiddetto piano genitoriale, ossia un documento in cui i genitori devono indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.
Con il nuovo rito non è possibile divorziare senza prima separarsi, ma è possibile chiedere separazione e divorzio nello stesso atto. Questa possibilità ha generato la falsa credenza che in Italia ora sia possibile divorziare immediatamente senza passare attraverso la fase della separazione e senza rispettare i tempi di separazione previsti dalla legge 55 del 2015 che otto anni fa ha ridotto il periodo di separazione da tre anni a sei mesi se ci si è separati in accordo o a un anno se ci si è separati in disaccordo.
Ci si interroga su quale sia il vantaggio del chiedere contestualmente separazione e divorzio se poi, comunque, si debbano aspettare i canonici sei mesi o un anno di separazione.
Sembra che il legislatore abbia previsto la possibilità di chiedere in un unico atto la separazione e il divorzio, non per evitare la fase della separazione come auspicato da molti, considerato che non è stata abrogata la legge del 2015, ma esclusivamente per consentire un’unica fase istruttoria (raccolta prove). Un vantaggio che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe consentire una contrazione dei tempi del processo se i coniugi sono in disaccordo. In caso di accordo (in cui la fase istruttoria non è necessaria, dal momento che le parti sono in accordo), sembra il semplice recepimento di una consolidata buona pratica degli avvocati di preparare l’atto di divorzio già in fase di separazione, in caso di accordo tra i coniugi, attendendo poi i sei mesi per il deposito del ricorso per divorzio, sei mesi che, comunque, con la riforma Cartabia non sono venuti meno anche se la richiesta di divorzio è contenuta nell’atto di separazione.
Peraltro, sul punto la norma non è di cristallina interpretazione. Per molti tecnici del diritto è possibile chiedere separazione e divorzio in un unico atto solo nei procedimenti giudiziali (quando le parti che si separano non sono d’accordo per avere un’unica istruttoria). Secondo altri, invece, è applicabile anche in caso di accordo. Solo con il tempo capiremo che interpretazione prevarrà.
Il nuovo rito viene applicato anche nei procedimenti che riguardano la modificazione delle condizioni di separazione, delle condizioni di divorzio, delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile e delle condizioni nell’ambito della cessazione della convivenza more uxorio.
A dicembre 2024 verrà istituito il Tribunale unico per le persone, per i minori, per le famiglie unificando le attuali competenze distribuite tra Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario.
Avv. Camilla Cozzi