Quando si affacciano alle misure previste dal Codice della Crisi e dell’Impresa (c.d. CCII), le Imprese in crisi o in stato di insolvenza hanno normalmente rilevanti debiti fiscali e previdenziali, di cui chiedere la falcidia.
La transazione fiscale ex art. 63 CCII è la misura principe per consentire al debitore il pagamento parziale dei propri tributi. Essa però non potrebbe trovare applicazione nell’ambito della composizione negoziata della crisi, ove sarebbe possibile ottenere solamente la mera riduzione di sanzioni e interessi, né tout court all’interno del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII.
Diversamente dalla transazione fiscale ove il Fisco è chiamato a esprimersi sulla proposta concordataria, nel concordato semplificato la proposta non è sottoposta al voto dei creditori.
Ciò nonostante, non si può in modo tranchant escludere che la falcidia dei debiti tributari sia preclusa nel concordato semplificato, poiché la pretesa erariale è indisponibile solo ove la legge non disponga diversamente. È noto invece che la possibilità di ridurre i debiti erariali era prevista anche prima dell’introduzione della transazione fiscale e quindi, una deroga al principio della indisponibilità dei debiti tributari è da rinvenire non solo nelle disposizioni concernenti la transazione fiscale, ma anche in quelle che, come le norme inerenti il concordato semplificato, consentono di per sé di soddisfare in misura parziale tutti i debiti, anche privilegiati, a causa della crisi del debitore.
La falcidia dei debiti tributari nell’ambito del concordato semplificato è però possibile a condizione che: a) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede nell’ambito della composizione negoziata; b) non siano praticabili le soluzioni alternative previste dall’art. 23 c. 1 e 2 lett. b del CCII (ossia accordi di ristrutturazione del debito); c) la proposta di concordato rispetti l’ordine delle legittime cause di prelazione; d) la proposta non arrechi pregiudizio all’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e gli assicuri comunque una utilità.
Tanto ha trovato conferma in una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo (23/09/22), che, nel ribadire il carattere residuale della misura del concordato liquidatorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal debitore, sul presupposto che nel caso di specie, all’esito della composizione negoziata, fosse utilizzabile in via preliminare la misura della transazione fiscale.
Seppur il ragionamento sviscerato dal Tribunale di Bergamo non lascia dubbi sull’iter che l’azienda in crisi dovrebbe seguire in caso di esito negativo della composizione negoziata, ossia proporre una transazione fiscale e solo nell’ipotesi di esito infausto presentare domanda di concordato semplificato, le ragioni che nel caso di specie avevano spinto il debitore ad azionare direttamente la misura prevista dall’art. 25 sexies CCII erano da rinvenire sugli approdi della composizione negoziata svolta.
Nella propria relazione conclusiva, infatti, l’Esperto, dando comunque atto dell’impegno profuso dalle parti per proficuamente concludere il percorso dinanzi a sé, affermava che non era possibile prospettare al debitore una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, essendo già palese il mancato assenso dei creditori.
Per tali motivi non si provvedeva alla richiesta di una proroga della durata della composizione e il Negoziatore prospettava al debitore di accedere alla misura prevista dall’art. 63 CCII o, in alternativa, a quella di cui all’art. 25 sexies CCII.
Poiché la richiesta di una transazione fiscale avrebbe rischiato di far decorrere invano il termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione del concordato semplificato liquidatorio, tenuto altresì conto dell’elevata probabilità del dissenso dei creditori alla relativa proposta, il debitore optava per l’alternativa del concordato liquidatorio.
Preso atto della decisione del Tribunale di Bergamo, l’Impresa in crisi valuterà la riproposizione della domanda di composizione negoziata nel termine di legge con attivazione a latere della transazione fiscale, al fine di salvare i termini per la riproposizione di una nuova domanda di concordato semplificato.
Mariaines Marangelli