L’indennità da perdita di avviamento commerciale e la sua iscrizione a bilancio
Con sentenza n. 764/2024 la sezione Impresa del Tribunale di Milano si è nuovamente pronunciata in materia di contabilizzazione della indennità da perdita di avviamento commerciale, confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale indennità può essere iscritta in bilancio solo al momento della effettiva restituzione dei locali commerciali.
Il Tribunale ha enunciato i principi che presiedono alla redazione del bilancio per quanto attiene in particolare al momento in cui la posta di cui si discute (ossia la indennità da perdita di avviamento commerciale) deve essere in esso iscritta da parte del soggetto percettore del provento per fornire la corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Anzitutto, a norma dell’art. 2423 bis c. 1 n. 3 c.c. il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo il principio della competenza economica, laddove per competenza deve intendersi il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio.
In attuazione di tale previsione normativa, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio di competenza.
In particolare, analizzando l’OIC 15 “Crediti” un ricavo è di competenza dell’esercizio solo quando il bene/servizio è stato venduto, ossia è avvenuto il realizzo finanziario, che poi è la logica conseguenza del postulato della prudenza, che impone cautela nella stima delle poste in condizioni di incertezza.
Combinando tale principio con le disposizioni di cui all’art. 2423 bis c. 1 nn. 2 e 4 c.c. discende che gli utili non realizzati alla data di chiusura di esercizio non devono essere contabilizzati, diversamente dalle perdite che, anche se non definitivamente realizzate, devono essere comunque riflesse nel bilancio.
I crediti che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi, quale appunto il credito del conduttore per l’indennità di avviamento a seguito di finita locazione, sono iscrivibili a bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società.
Ora, l’indennità da perdita di avviamento commerciale costituisce pacificamente il corrispettivo di un diritto di recesso, connesso quindi alla cessazione dell’utilizzo dei locali dell’immobile commerciale locato e dell’attività ivi esercitata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 29180/19).
Essendo finalizzata a ristorare il conduttore dalla perdita di avviamento (rectius, di clientela) conseguente alla indisponibilità dei locali, tale provento potrà essere iscritto nel bilancio della società conduttrice solo nell’esercizio in cui tale credito può essere fatto valere ossia diventa effettivamente esigibile, e cioè nel momento in cui si verifica l’effettivo rilascio dei locali (cfr. ex plurimis Cass. n. 7168/1997).
Quindi, l’iscrizione in bilancio di tale posta non può prescindere dall’effettiva cessazione dell’utilizzo dei locali da parte del conduttore, che può verificarsi anche in un momento successivo alla cessazione ex lege del vincolo contrattuale (ad esempio quando vengono contestati giudizialmente i presupposti legali dello scioglimento del vincolo nell’ambito di una opposizione all’intimazione di sfratto per finita locazione).
Mariaines Marangelli