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Novembre 29, 2022 by Roberto Molica TLPartners 0 comments

I Disturbi specifici dell’apprendimento: la legge compie dodici anni e molti insegnanti ancora la ignorano

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono disturbi che interessano alcune abilità scolastiche specifiche. In base all’area che vanno a interessare assumono nomi diversi; la dislessia e la disortografia riguardano le abilità di lettura; la disgrafia riguarda l’apprendimento della scrittura intesa come abilità grafomotoria; la discalculia riguarda l’abilità del calcolo. Tali disturbi comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico. I DSA posso causare insuccesso scolastico, demotivazione all’apprendimento, difficoltà comportamentali e relazionali con insegnanti e compagni, ansia e depressione, e possono suscitare il rifiuto di andare a scuola sino ad arrivare a determinare abbandono e dispersione scolastica.

Per ovviare alle conseguenze di cui sopra e garantire anche agli studenti affetti da DSA il successo formativo, dodici anni fa è entrata in vigore la legge 170/2010 sui disturbi specifici dell’apprendimento e quest’anno sono state pubblicate le nuove linee guida dell’Istituto superiore di Sanità.

La legge del 2010 (art. 5) e il relativo decreto attuativo hanno previsto che i bambini e i ragazzi affetti da DSA abbiano il diritto di utilizzare strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice), il diritto di vedersi applicate misure dispensative (maggior tempo per svolgere una prova, contenuti ridotti, possibilità di non svolgere alcune prestazioni) e che tali provvedimenti debbano poter essere utilizzati anche nei momenti di valutazione, compresi gli Esami di Stato.

I professionisti (medici e psicologi) appartenenti a UONPIA (le Unità Operative Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) di strutture pubbliche o appartenenti a strutture private accreditate che diagnosticano il disturbo devono comunicare la diagnosi in maniera chiara e precisa specificando anche gli aspetti psicologici secondari (demotivazione, bassa autostima) e redigere un referto scritto indicando la possibilità dell’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi (art. 3). La famiglia deve provvedere a consegnare alla scuola la suddetta diagnosi facendola protocollare. In tal modo la scuola potrà predisporre entro il primo trimestre scolastico il cosiddetto Piano didattico personalizzato (PDP), contenente le attività di recupero individualizzate, le modalità didattiche personalizzate nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative predisposte per l’alunno, sulla scorta della diagnosi ricevuta di professionisti di cui sopra.

Dal 2010 ad oggi i Tribunali (Tar, Consiglio di Stato) sono intervenuti assiduamente rispetto alla non corretta applicazione del PDP da parte degli Istituti Scolastici, nonostante la legge sia in vigore da oltre 12 anni.

Di recente, i genitori di un ragazzino affetto da DSA, il cui PDP non era stato correttamente applicato dai docenti, sono dovuti ricorrere sino in appello ai Giudici del Consiglio di Stato per ottenere giustizia per il figlio, dal momento che neppure i giudici del Tar in primo grado hanno difeso le ragioni dello studente. L’alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento misto non veniva ammesso alla V classe di un Liceo, per “gravi e diffuse insufficienze, soprattutto nelle discipline di indirizzo (…) Pur avendo seguito le indicazioni presenti nel PDP il ragazzo non ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti. Ha dimostrato, inoltre, una scarsa partecipazione al piano educativo nonostante le sollecitazioni dei docenti”.

Il ricorso col quale i genitori chiedevano l’annullamento del giudizio di non ammissione veniva respinto dal Tar sul rilievo delle insufficienze riportate, asseritamente irrimediabili, anche perché l’alunno avrebbe mostrato “scarsa partecipazione al piano educativo, nonostante le sollecitazioni dei docenti”, come sostenuto dai docenti nel verbale con cui motivavano il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 16 aprile 2020, n. 2430), disconoscendo il provvedimento del Tar, in appello, ha annullato il giudizio del consiglio di classe. In tale sede i giudici hanno rilevato che non erano state attuate le misure compensative del piano didattico personalizzato (PDP) e che i voti negativi riportati dall’alunno non risultavano essere stati attribuiti nella completezza delle misure compensative da assegnare in base al piano didattico personalizzato (PDP). Quindi, disposto l’annullamento del giudizio del consiglio di classe, è conseguita la rinnovazione del giudizio da parte del Consiglio dei docenti da completarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato. Sull’applicazione del PDP la pronuncia del Tar non aveva motivato in modo adeguato e anzi, secondo i giudici di appello, da quanto era emerso nel corso del giudizio innanzi al Tar, era verosimile che i docenti delle materie nelle quali, durante l’anno scolastico, l’alunno non aveva conseguito la sufficienza non si fossero, in tutto o in parte, attenuti alle misure richieste dal Piano Didattico Personalizzato, come ad esempio le verifiche orali, a compensazione di quelle scritte insufficienti; la riduzione e l’adattamento del numero di esercizi nelle verifiche scritte; l’utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte; la considerazione dei progressi compiuti nell’ultimo periodo ed errato calcolo delle medie dei voti in alcune discipline.

Solo dopo due gradi di giudizio lo studente ha ottenuto ragione.

Ancor oggi, purtroppo, i genitori devono combattere per ottenere che siano rispettati i diritti dei loro figli da parte di docenti che, pur avendo avuto dodici anni per formarsi, evidentemente non lo hanno ancora adeguatamente fatto.

L’auspicio è che la legge sui DSA entri a far parte del bagaglio culturale di tutti gli insegnanti e che le nuove linee guida non rimangano lettera morta.

Camilla Cozzi

 

 

Dopo l’uscita della legge 170/2010L l’avv. Cozzi ha condotto corsi di formazione sui DSA:
“Parliamo di DSA dal punto di vista pedagogico e dal punto di vista normativo” incontro dibattito dedicato alla componente genitori e aperto agli insegnanti presso il Liceo Classico Carducci di Milano il 14.10.2019.
“Alunni con disturbi specifici di apprendimento Cosa dice la legge, quali sono le responsabilità degli adulti -dalla Legge 170/2010 al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011” percorso per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, insegnanti specializzati per il sostegno, dirigenti scolastici, educatori scolastici, volontari e altri specialisti che lavorano con bambini e ragazzi con DSA il 26 ottobre, 2 e 9 novembre 2011.
“Open Day PLAS 1° ottobre 2011 dalla legge 170/2010 al decreto attuativo 5669” una giornata dedicata a genitori, insegnanti, educatori, operatori dei servizi socio-sanitari ed educativi con momenti di confronto sulle difficoltà e i disturbi specifici di apprendimento.

 

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