La sentenza n. 128 del 16.07.2024 della Corte Costituzionale: reintegra per insussistenza del fatto nel jobs act
Con la sentenza n. 128 del 16.07.2024, la Corte costituzionale ha affermato che la tutela reintegratoria attenuata deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del recesso da parte del datore.
Nella sentenza la Corte rileva che, seppure la ragione d’impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il «fatto materiale» allegato dal datore di lavoro sia «sussistente», sicché la radicale irrilevanza dell’insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicità che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ed inoltre consentirebbe alla parte datoriale di scegliere arbitrariamente in caso di intimazione di un licenziamento fondato su un fatto insussistente, e di qualificarlo come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare, al solo fine di non rischiare l’applicazione della tutela reintegratoria.
Precisa, infine, la Corte che il vizio di illegittimità costituzionale non si riproduce invece in mancanza di repêchage qualora il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste ma non giustifica il licenziamento perché risulta che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda.
Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata deve tener fuori la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente da come la valutazione di proporzionalità del licenziamento rispetto al fatto realmente commesso è stata tenuta fuori dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, fatta salva però la «sproporzione convenzionale» prevista in modo tassativo dalla contrattazione collettiva giusta la coeva sentenza n.129/2024.
Mariaines Marangelli