Nella realtà delle famiglie allargate andare a prendere all’uscita da scuola un bambino che è figlio di tuo marito o tua moglie ma non tuo perché il suo papà o la sua mamma non possono andare, può diventare un problema; e ovviamente diventa un problema grandissimo se decidi di divorziare da tuo marito o da tua moglie e lui o lei decidono di non farti più frequentare il bambino o la bambina che hai contribuito a crescere magari per anni.
Nel 1983 la legge n. 184, che riguarda l’adozione di minori in stato di abbandono ha introdotto un tipo di adozione in casi particolari, cosiddetta speciale, ossia l’adozione di un minore da parte del coniuge del genitore del bambino. Questo tipo di adozione viene definita speciale perché ha effetti particolari rispetto a quella a cui siamo abituati.
In origine questo istituto è stato pensato soprattutto per i casi di genitore rimasto vedovo con figli che si risposa o nel caso di bambini e bambine non riconosciuti alla nascita da uno dei genitori; perciò, nei casi in cui uno dei genitori biologici non c’è più o non c’è mai stato. Ma l’adozione particolare può essere richiesta anche nel caso in cui ci siano entrambi i genitori e magari siano divorziati o non più conviventi; la norma, infatti, non prevede limitazioni in tal senso; ovviamente quando sono presenti entrambi i genitori biologici è indispensabile il consenso dell’altro genitore per procedere all’adozione del figlio del coniuge.
Questo istituto ha lo scopo di dare fondamento giuridico a rapporti affettivi maturati nel tempo e consolidati tra un bambino o una bambina e il marito o la moglie del proprio genitore, senza recidere i rapporti che il minore ha con l’altro genitore.
È un’adozione speciale perché costituisce un rapporto adottivo non al posto di un precedente ed estinto rapporto di filiazione, come accade nell’adozione di un minore in stato di abbandono, ma accanto a un persistente vincolo tra il bambino e i suoi genitori biologici.
Il bambino adottato dal marito o dalla moglie del proprio genitore sino al 2022 non acquistava legami di parentela con la famiglia del genitore che lo adottava; la Corte costituzionale con sentenza n. 79 del 2022 è intervenuta dichiarando tale situazione non conforme ai principi costituzionali, atteso che il legame coi parenti è un diritto dell’adottato il quale, secondo tali dettami normativi, non avrebbe nonni, zii, fratelli, cugini ma solo un genitore. L’apertura della Corte è il risultato di un progressivo riconoscimento dei diritti fondamentali dei minori, anche di quelli che fanno ingresso in una famiglia intesa non nel senso tradizionale del termine.
Il bambino adottato mantiene lo status di figlio rispetto ai suoi genitori biologici, conservando diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine. Il bambino adottato aggiunge al proprio cognome quello dell’adottante, anteponendolo, e mantiene i diritti successori rispetto ai propri genitori biologici e ai loro parenti secondo le normali regole; diviene, inoltre, erede anche del genitore adottante, ma non dei di lui parenti. Sul punto non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale che riconosca, invece, il diritto successorio anche nei confronti dei parenti del genitore adottivo in conformità con l’intervento della Corte costituzionale del 2022 che ha riconosciuto la sussistenza di un legame di parentela tra il minore adottato con adozione speciale e i parenti dell’adottante.
Questa adozione speciale comporta per il genitore adottante la titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio adottato. Il genitore adottante, poi, assume in via primaria l’obbligo di mantenimento del bambino adottato; per questo motivo viene meno tale obbligo per il genitore biologico, pur potendo tale obbligo di mantenimento rimanere in essere in via sussidiaria se previsto da Tribunale. Il genitore adottante, invece, non diviene erede dell’adottato e non partecipa in alcun modo alla successione dell’adottato.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale per i minorenni del distretto in cui ha la residenza il minore: il coniuge che intende adottare presenta un’istanza e il Tribunale vaglia, per il tramite dei Servizi sociali, che la richiesta di adozione risponda all’interesse del minore e sia realmente espressione del desiderio di suggellare formalmente una relazione che dal punto di vista affettivo è già ampiamente consolidata. Il minore che abbia compiuto i 14 anni dovrà dare espressamente il proprio consenso, prima dei 14 anni il Tribunale valuterà, caso per caso, l’opportunità di sentirlo, in base alla sua capacità di discernimento.
L’art. 44 della legge n. 184/1983 non dice nulla rispetto alla possibilità di adottare il figlio minore del proprio convivente more uxorio. Alcuni giudici hanno esteso la portata della norma e consentito anche al convivente di adottare il figlio minore del proprio convivente o della propria convivente. Su questo aspetto, così come sulla possibilità anche per le coppie omosessuali di ricorrere all’adozione speciale di un minore, si attende un intervento del Legislatore.
Avv. Camilla Cozzi