Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano il nuovo strumento con cui gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, devono confrontarsi per verificare la “normalità” e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Gli Isa, introdotti con il Decreto-legge n. 50/2017, dal periodo d’imposta 2018, sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri; sono stati introdotti nell’ambito delle iniziative definite di tax compliance e sono stati promossi con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra l’Amministrazione e i contribuenti, promuovendo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. A differenza degli studi di settore, essi non costituiscono uno strumento diretto di accertamento, bensì una metodologia statistico-economica, basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente a ciascun contribuente di esprimere su una scala da 1 a 10 il proprio grado di affidabilità fiscale. Più alto è il valore ottenuto, maggiore sarà l’affidabilità fiscale riconosciuta, ed è proprio sulla scorta del punteggio ottenuto, che il contribuente potrà ottenere specifici benefici premiali, ad esempio, potrebbe essere escluso da alcuni tipi di controlli, beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure essere esonerato dall’apposizione del visto di conformità, per la compensazione dei crediti d’imposta.
Gli indici sono approvati con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati, e possono anche essere oggetto d’integrazione, entro il mese di febbraio del periodo di imposta successivo.
Con riferimento al periodo di imposta 2020, sono state introdotte diverse novità, soprattutto per tener conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Riprendiamo i riferimenti normativi applicabili nel 2021, con riferimento al periodo di imposta 2020, che ci consentono sia di individuare quali sono i provvedimenti rilevanti, ai fini della corretta applicazione degli Isa, sia di rilevare le principali novità apportate ai modelli.
Iniziamo dal provvedimento n. 27444 del 28 gennaio 2021, con cui l’Agenzia ha approvato i 175 modelli Isa e le relative istruzioni per la compilazione, che integrano i modelli di dichiarazione “Redditi” 2021. I nuovi modelli recepiscono le cause di esclusione che erano state approvate in attuazione dell’art. 148, co. 1, del d.l.34/2020, c.d. Decreto Rilancio, e sono conformi con l’art. 9-bis, co. 7, del d.l. 50/2017, che prevede la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicabilità degli Isa.
In particolare, il Mef, con il decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 2021, ha introdotto tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici in vigore per il periodo di imposta 2020, riguardanti i contribuenti che:
- hanno subito una diminuzione dei ricavi, di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, co. 1, del Tuir (Dpr. 917/1986) di almeno il 33%, nel periodo di imposta 2020 rispetto al 2019;
- hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano una o più attività rientranti fra gli 85 codici attività Ateco, per i quali per l’anno di imposta 2020 è stata prevista la non applicazione degli Isa, di cui alla tabella n. 2 allegata alle “Istruzioni parte generale” (a titolo esemplificativo, si tratta dei settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, quello dello spettacolo e ricreativo).
Nelle istruzioni viene precisato che, così come accade per le imprese multiattività o per gli appartenenti a un gruppo Iva, i soggetti che attesteranno di trovarsi in una delle sopra citate condizioni di esclusione, saranno comunque tenuti alla compilazione e alla presentazione del modello Isa, unitamente alla dichiarazione dei redditi. Per tutte le altre cause di esclusione, è stata invece confermata l’esclusione dalla presentazione.
Per le nuove ipotesi di esclusione, con causa rinvenibile nell’emergenza sanitaria, non si applica il regime premiale ottenibile con voto superiore a 8, né sarà però possibile l’inserimento nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (si veda al riguardo l’articolo 9-bis, co. 14, del d.l. 50/2017), stante la predisposizione e la relativa presentazione telematica del modello ai soli fini statistici.
Va sottolineato che, mentre gli 85 codici attività Ateco sono totalmente esclusi dalla applicabilità degli Isa, per tutti gli altri soggetti l’esclusione opera solo in virtù di un calo dei ricavi/compensi di almeno il 33% rispetto all’annualità precedente; la motivazione è da rinvenire nella sospensione delle attività subite dai primi, a causa dei giorni di chiusura imposti, oltreché dalle ulteriori limitazioni in termini di modalità e tempi di svolgimento delle stesse.
Vi sono inoltre due ulteriori novità, la prima riguardante la completa sostituzione del quadro G, con il quadro H, relativamente ai modelli rivolti alle attività professionali. Il nuovo quadro, nella parte relativa ai dati contabili, ricalca adesso per struttura e composizione le righe del quadro RE del modello Redditi PF. La seconda riguarda i contributi a fondo perduto, riconosciuti ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, e la specifica avvertenza contenuta nelle istruzioni alla compilazione dei quadri F e H. È fatto ormai noto che tali contributi non concorrono a formare reddito e devono essere esclusi dalle basi imponibili, pertanto, non devono essere indicati in alcuno dei righi che compongono i sopra menzionati quadri.
Dallo scorso 3 maggio è possibile inviare le richieste per ottenere i dati precompilati 2021. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, n. 102484 del 23 aprile 2021, sono state infatti approvate le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa 2021.
La modalità, per l’acquisizione dei dati, può essere massiva, a cura degli intermediari, distinguendo in tali casi tra soggetti già in possesso di delega per l’accesso al cassetto fiscale o meno, o puntuale da parte del contribuente e degli intermediari incaricati.
Carmelo Molica
TL Partners