Una volta che l’ex ha ottenuto l’assegno di divorzio non può dormire sonni tranquilli. La Legge prevede che in caso di nuove nozze lo perda automaticamente; nulla è previsto, invece, nel caso in cui vada a vivere con un nuovo compagno o una nuova compagna.
Applicando per analogia la disciplina prevista in caso di nuove nozze anche alla nuova convivenza di fatto, per decenni i giudici hanno ritenuto causa della perdita automatica dell’assegno non solo il nuovo matrimonio ma anche l’instaurarsi di una convivenza di fatto, purché con i caratteri della durevolezza e della stabilità, ossia una convivenza definita more uxorio (Cassazione n. 32871/2018).
Dal 2020, invece, si sono succedute pronunce tra loro di segno contrastante che stanno generando un po’ di incertezza sul punto.
Nel dicembre 2020 la Cassazione afferma che in caso di convivenza di fatto il Tribunale non debba eliminare tout court l’assegno divorzile, ma debba valutare caso per caso quale sia stato il contributo dato durante il matrimonio dall’ex che percepisce l’assegno sia al patrimonio della famiglia sia a quello dell’altro ex coniuge e conseguentemente rimodulare l’importo dell’assegno in ragione del nuovo assetto familiare del richiedente, senza eliminarlo automaticamente (Cass. ordinanza 28995 del 17.12.2020).
Nel novembre 2021 le sezioni unite della Corte di Cassazione condividono il principio della Corte del 2020 e confermano che l’assegno divorzile svolge una doppia funzione assistenziale e compensativa. Il nuovo legame, ossia la convivenza, per i giudici elimina la funzione assistenziale dell’assegno divorzile poiché in presenza di una nuova famiglia di fatto tale esigenza viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità, dal momento che se la relazione con il nuovo convivente viene ritenuta stabile (ad esempio per la presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità), viene evidentemente meno l’esigenza di assistenza economica da parte dell’ex coniuge. Per i giudici però la nuova convivenza non elimina la funzione compensativa dell’assegno di divorzio che, poiché non si riferisce alle esigenze future ma a circostanze già maturate nel passato è, pertanto, volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative in favore della famiglia, secondo la Corte è corretto che veda garantito un contributo compensativo di assegno divorzile anche se ha costituito una nuova unione familiare, tenuto conto anche della durata del matrimonio.
Tuttavia l’instaurazione della nuova convivenza more uxorio potrebbe influire sull’entità dell’assegno divorzile e il Tribunale è tenuto a prendere in considerazione l’apporto economico che il nuovo assetto familiare fornisce all’ex coniuge beneficiario dell’assegno, non essendo escluso che questo possa essere azzerato (Cass. Sez. Unite n. 32198/2021).
La Corte di Cassazione, dunque, sin dal 2020 ha escluso che, in caso di nuova convivenza, operi l’automatica decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile, con ciò introducendo una disparità di trattamento rispetto all’ex coniuge titolare di assegno divorzile che contragga nuove nozze, che invece continua a perdere automaticamente l’assegno di divorzio come espressamente previsto dalla Legge e le sezioni
Unite hanno ribadito questo principio.
Nel maggio 2022 la Cassazione si contraddice mettendo in discussione addirittura il concetto di convivenza more uxorio, con diretta ricaduta sull’assegno divorzile e sulla sua eliminazione tout court secondo i principi affermati sino al 2019 da tutta la giurisprudenza di merito e di legittimità o sulla sua permanenza, eventualmente in misura ridotta, secondo i principi affermati nel 2020 dalla Cassazione e confermati nel 2021 dalle Sezioni Unite (Cass. 14151/2022 dell’8 maggio 2022).
Secondo questa recente pronuncia, ai fini della convivenza more uxorio non occorre neppure che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto spirituale e materiale spontaneamente e anche questo tipo di convivenza prevede la perdita automatica dell’assegno.
Nel caso analizzato dalla Corte la ex moglie che percepiva un assegno divorzile aveva un fidanzato che, pur non abitando con lei, aveva intestato a sé il contratto della energia elettrica dell’abitazione della fidanzata, di cui sosteneva anche il costo. Questo solo elemento ha fatto affermare ai giudici della Corte di Cassazione che la Corte d’Appello avrebbe dovuto meglio valutare la situazione, ossia considerare la sussistenza di un rapporto more uxorio a prescindere dalla coabitazione e, conseguentemente, prevedere l’eliminazione tout court dell’assegno divorzile, non tenendo in considerazione il principio di compensazione affermato pochi mesi fa dalle Sezioni Unite, che si erano pronunciate in presenza di una convivenza more uxorio non messa in discussione dalle parti, stabilendo comunque la permanenza dell’assegno di divorzio.
Camilla Cozzi