A novembre 2021 è stata approvata la riforma del processo civile proposta dal ministro della giustizia Marta Cartabia.
Per due anni il disegno di Legge n. 1662 di iniziativa governativa sul medesimo argomento, proposto dall’allora ministro Bonafede era stato all’esame della Commissione Giustizia, senza esito. Il maggior interesse alla riforma e alla sua approvazione è venuto dal Piano di resilienza e ripresa predisposto dal Governo Draghi per ottenere dall’Unione Europea i finanziamenti “Next Generation Eu”.
All’originaria proposta Bonafede, la proposta di riforma Cartabia ha inserito articoli interamente dedicati al processo di famiglia che era stato bellamente ignorato dal progetto di riforma precedente.
Ecco, dunque, come si trasformerà il processo della famiglia, dei minori e delle persone sia per quanto riguarda il rito, sia per quanto riguarda i tribunali e i giudici, riforma organica e di ampio respiro che si perfezionerà entro il 2024.
1. Rito unico denominato “Procedimento in materia di persone, minori e famiglia”.
Nel 2012 il Legislatore ha perso l’occasione di creare un unico procedimento per la famiglia, quando ha equiparato i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio, dimenticandosi di equiparare anche i processi che riguardano il loro mantenimento e i tempi di permanenza presso l’uno o l’altro dei genitori che si separano.
Con questa riforma finalmente si è pensato di creare un unico processo per tutte le fattispecie inerenti la famiglia, i minori, le persone, improntato alla snellezza e alla celerità, ma sempre a garanzia dei diritti dei minori e dei soggetti deboli. Non esisterà più, dunque, differenza tra i procedimenti per separazione e divorzio disciplinati dal Codice civile e dalla legge sul divorzio e i giudizi regolati sommariamente dalle norme sul rito camerale (artt. 737 e seguenti del Codice di procedura civile).
Tutti i procedimenti saranno introdotti con ricorso e le parti, sin dall’inizio, avranno l’onere di produrre tutta la documentazione relativa alla loro situazione economico-patrimoniale. È previsto anche il deposito di un “piano genitoriale” che descriva la vita quotidiana che vive il minore (impegni scolastici, extrascolastici, abitudini), le frequentazioni amicali e parentali abituali, le vacanze normalmente godute durante l’anno. A garanzia del minore il giudice potrà nominare un curatore speciale; possibilità che nei processi di separazione e divorzio già esiste ma che viene poco praticata. Il nuovo rito sarà inserito nel secondo libro del Codice civile titolo IV bis, dopo il rito del lavoro.
2. Tribunale unico per famiglia, minori e persone
Entro il 2024, se non ci saranno problemi legati alla Ragioneria di Stato, ci sarà non solo un unico tipo di processo ma verrà istituito anche un unico tribunale per le persone, i minori e la famiglia presso gli attuali tribunali ordinari (sezioni distrettuali) che si occuperà di separazioni, divorzi, cessazione di convivenza con figli, di procedimenti che oggi sono di competenza del giudice tutelare (per esempio amministrazione di sostegno), di procedimenti cosiddetti de potestate (per esempio la decadenza dalla responsabilità genitoriale) che oggi sono di competenza del Tribunale per i minorenni, e delle cause per danno cosiddetto endo – familiare ossia le cause aventi a oggetto la richiesta di risarcimento del danno ingiustamente patito nell’ambito della famiglia. Il criterio di competenza prevalente per la scelta del tribunale in cui radicare il giudizio sarà quello del luogo di residenza abituale del minore.
Le corti d’appello (sezioni circondariali) si occuperanno delle impugnazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali distrettuali, del penale minorile e dei casi di adozione nazionale, speciale e internazionale, nonché delle cause aventi a oggetto la cittadinanza, l’immigrazione, il riconoscimento della protezione internazionale. Non ci sarà dunque più il Tribunale per i minorenni. Il tribunale (sezione distrettuale), a differenza di oggi, avrà una composizione monocratica e non più collegiale.
Il CSM, pertanto, dovrà, entro un anno dall’entrata in vigore dei Decreti Legislativi attuativi di questa riforma, determinare la pianta organica degli uffici giudiziari.
3. Giudici specializzati
I giudici assegnati al tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia, saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al tribunale. A differenza di oggi non dovranno più essere spostati dopo dieci anni nell’assegnazione dalla funzione; in tal modo si eviterà la dispersione della competenza e della specializzazione.
I giudici onorari verranno utilizzati esclusivamente per funzioni di conciliazione e di ascolto dei minori, e non verranno più utilizzati, come invece accade nell’attuale procedimento di cessazione di convivenza con figli, per presiedere allo svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti o per sostituire a tutti gli effetti i giudici togati, nei procedimenti oggi di competenza del giudice tutelare (per esempio nei procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno).
Camilla Cozzi